Delitto Reggiani e sentenze paranormali

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Bisby King
00mercoledì 24 dicembre 2008 21:01
Volevo metterlo nel topic del paranormale di Merio, perchè quel che leggerete (se non l'avete già letto, è pazzesco.

(da ilmattino.it)

Mailat - condannato a 29 anni di carcere per omicidio volontario, violenza sessuale e rapina - quella sera «era ubriaco e in preda all’ira» e per questo quella sera ha ucciso. Ma - scrivono ancora i giudici della terza corte d’Assise di Roma proprio la difesa della donna avrebbe contribuito a determinare l’esito tragico di quell’aggressione: «La Corte - si legge nelle motivazioni della sentenza - pur valutando la scelleratezza e l'odiosità del fatto, commesso in danno di una donna inerme, e da un certo momento in poi esanime, con violenza inaudita non può non rilevare che sia l'omicidio, che la violenza sessuale, limitata alla parziale spoliazione della vittima e ai connessi toccamenti, sono scaturiti del tutto occasionalmente dalla combinazione di due fattori contingenti: lo stato di completa ubriachezza e di ira per un violento recente litigio sostenuto dall'imputato, e la fiera resistenza della vittima». Secondo la terza Corte di assise «in assenza degli stessi (i due fattori contingenti) l'episodio criminoso, con tutta probabilità, avrebbe avuto conseguenze assai meno gravi».


Cioè, in soldoni si dice che siccome lei non è stata conseziente, lui ha "dovuto" stuprarla e si è, come dire, "innervosito" (poi aveva anche qualche problema suo, poveraccio), ed ha sì ammazzato crudelmente una persona, ma vogliamo negargli l'attenuante di lei che non si è fatta stuprare in santa pace?
cage n1
00mercoledì 24 dicembre 2008 22:02
[SM=x575244]
siamo il paese dei balocchi , venite ... e fate cio' che volete.
Poveraccio era ubriaco e in astinenza sessuale , si e' un po incazzato
su via perdoniamolo , e gia' che ci siamo facciamogli fare un po di pubblicita' , serate in locali , o perche' no una particina in un film , o ospitate a trasmissioni televisive, - LOL - [SM=x575235]
Bisby King
00domenica 4 gennaio 2009 19:24
A proposito di paranormali: giudici di pace che annullano multe nei modi più paranormali (da repubblica.it)
VELOCITA’ E SISTEMI DI RILEVAMENTO
Giudice di Pace di Trieste
“Nel contesto meteorologico ove si svolge l’accertamento (Trieste - bora), l’autovelox non può non aver risentito durante il suo funzionamento delle forti vibrazioni della bora che ne deviano il funzionamento preciso e non può neppure non essere stato influenzato dal freddo intenso”.
(Sentenza n. 181 del 12.2.2008)
Giudice di Pace di Savona
Derubricato in art. 142 comma 8, per buona fede del ricorrente, diritto di difesa per illeciti non supportati da incontestabili riscontri probatori, mancato pieno accertamento responsabilità, mancata imputabilità sotto il profilo soggettivo.
(Sentenza n. 87 del 14.1.2008)
Giudici di Pace – diverse località
Il Telelaser non individua in modo accettabile (verificabile oggettivamente) il veicolo al quale si riferisce la velocità apparsa sul display, pertanto essendo illegittima la misurazione della velocità con tale apparecchiatura e mancando la prova oggettivamente verificabile che la velocità stessa si riferisca proprio al veicolo sanzionato.
(Sentenza n. 196/00 del 27.4.2000, Trib Padova sez civ Dr. Beghini
Sentenza n. 1396/02 del 20.12.2002, Benevento, GdP. Grella
Sentenza 1907/02 del 27.11.2002, Mercato San Severino, GdP. Basso
Sentenza n. 137/02 del1S.10.2002, Capaccio, GdP Allieri
Sentenza n. 1279/01 del10.S.2001, Alghero, GdP Pais)
Giudice di Pace di Borgo Valsugana
…sebbene l’agente ha utilizzato il telelaser, sicuramente quello che ha visto è corretto, ma siccome il mezzo è in movimento, non vi è certezza della corrispondenza del veicolo.
(Sentenza n. 73/07)
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE
Giudice di Pace di Varese
…ricevuta una telefonata della moglie con malore nonostante nessuna dichiarazione al contestato e nessuna certificazione medica.
(Sentenza n. 140/08)
Giudice di Pace di Varazze (SV)
…annulla il provvedimento per stato di necessità per probabile crisi epilettica della moglie, senza alcuna documentazione medica (sulla parola, perchè è un onesto cittadino).
(Sentenza n. 58 del 8.4.2008)
USO DEL CASCO e CINTURE
Giudice di Pace di Bologna
“…si mise alla guida del motociclo di cui trattasi esclusivamente per raggiungere la banca sita a pochi metri di distanza dal punto in cui si trovava e inavvertitamente dimenticava di inserire ulteriormente il casco protettivo. Da codesto angolo di visuale, questo giudice deve, quindi, ritenere che l’infrazione non sia stata commessa in quanto il ricorrente avrebbe percorso, senza l’uso del casco protettivo, un tratto di strada talmente breve da doversi ritenere irrilevante ai fini della contestazione”.
(Sentenza n. 4403 del 20.4.2007)
Giudice di Pace di Savona
Breve tratto di strada percorso dal ricorrente senza cinture di sicurezza, esenzione assimilabile a quella concessa ad alcune categorie di persone per tipologia di lavoro-servizio (con interpretazione analogica di norme.. non ammessa).
(Sentenza n. 265 del 17.1.2008)
Giudice di Pace di Pescara
Circolazione con casco non omologato. Annulla il provvedimento accogliendo la tesi del ricorrente che sosteneva il verosimile distacco dell’etichetta di omologazione a causa dell’incidente in cui era rimasto coinvolto (ma, in realà, c’era la prova che il casco non era omologato per il mercato italiano).
(Sentenza n. 790 del 24.4.2008)
Giudice di Pace di Benevento
Stato di necessità riconosciuto ex art. 4 L. 689/1981 per avere il ricorrente un qualche malanno (non ben precisato) per il quale sarebbe controindicato l’uso della cintura di sicurezza, pur in assenza di una preventiva certificazione medica di esonero.
Giudice di pace di Orbetello
“In relazione alle emergenze processuali, tenuto particolarmente conto del comportamento del ricorrente e di una valutazione complessiva del soggetto, il ricorso può essere accolto aderendo, in assenza di argomentazioni contrarie incidenti sul piano logico, così come richiesto da parte ricorrente, alla prospettazione secondo la quale il mancato allaccio della cintura di sicurezza avvenne in un contesto di fastidioso disturbo fisico (forte meteorismo con consequenziale rilevante rigonfiamento addominale).
Vero è che all'atto della contestazione immediata il ricorrente nulla chiese di inserire a verbale, al riguardo, tuttavia, può ben spiegarsi il silenzio serbato davanti all'Agente della Polizia Municipale per comprensibili ragioni di timidezza volte ad evitare una situazione sicuramente percepita imbarazzante da dover confessare al Pubblico Ufficiale e suesposte ragioni il ricorso può essere accolto, da ultimo, anche, sulla base
di un giudizio prognostico in ordine ai successivi comportamenti del ricorrente in materia di obbligo di indossare le cinture di sicurezza o, comunque, di sottrarsi alla circolazione veicolare laddove avessero a verificarsi situazioni di natura soggettiva od oggettiva del tipo di quelle evocate nel presente giudizio”.
(Sentenza n. 166 del 2004)
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA e STUPEFACENTI
Giudice di Pace di Desio (MI)
…il Giudice riconosce le difficoltà respiratorie del soggetto, che, però, in evidente stato di ebbrezza alcolica ha rifiutato l’accertamento, anziché tentare senza riuscire. Non è punibile per rifiuto di sottoporsi ad accertamento.
(Sentenza n. 632/08)
Giudice di Pace di Sarzana
…dal referto medico dell’ospedale non emerge prova certa in merito all’effettiva presenza di sostanze stupefacenti; emerge un eventuale e presunto uso di cocaina e non è indicato alcun quantitativo in concreto accertato. Non emerge alcuna sintomatologia in ordine all’uso di sostanze stupefacenti. Il verbale di sequestro ai fini della confisca è nullo.
(Sentenza n. 26 del 12.5.2008)
SEGNALAZIONE SEMAFORICA
Giudice di Pace di L’Aquila
…acquisita e data per buona la testimonianza del passeggero che vedeva il semaforo verde a fronte dell’accertamento compiuto da un operatore di polizia che diceva il contrario.
DOCUMENTI DI GUIDA
Il periodo trascorso dalla scadenza della patente è ragionevole ed è ipotizzabile una comprensibile dimenticanza bisogna applicare al caso che attiene una certa elasticità di applicazione della norma.
(Sentenza n. 162/01 del 18.11.2001, Belluno, GdP Mantovani - Sentenza n. 22/02 del 18.12.2001,Belluno, GdP Mantovani)
La natura benefica della ricorrente, e l’attività dei volontari giustificano lo smarrimento del contratto di assicurazione con relativo tagliando.
(Sentenza n. 44/02 del 28.6.2002, Pieve di Cadore, GdP Mantovani)
La dimenticanza e l'omissione della ricorrente, appaiono scusabili, visto che il cambiamento di residenza appariva su tutti gli altri documenti. Sarebbe stata sufficiente un'ammonizione e l'invito a provvedere a questo adempimento.
(Sentenza n. 81/02 del 15.5.2002, Belluno, GdP Mantovani)
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