La legge scelba...

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Lpoz
00domenica 16 luglio 2006 21:22



Legge n. 645 del 1952 (legge Scelba):

Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 giugno 1952, n. 143.

1. Riorganizzazione del disciolto partito fascista.


-Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.

2. Sanzioni penali.

- Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da 2.000.000 a 20.000.000 di lire (3/a) (4). Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.000.000 a 10.000.000 di lire (1) (2). Se l'associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate (2). L'organizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilità di armi o esplosivi ovunque custoditi (2). Fermo il disposto dell'art.29, comma primo, del codice penale, la condanna dei promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell'art.28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti previsti dall'art.28, comma secondo, n. 1, del codice penale. (1) La misura della multa è stata così elevata dall'art.113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art.32, secondo comma, della legge sopracitata. (2) Gli attuali commi dal primo al quarto così sostituiscono gli originari primi tre commi per effetto dell'art.8, L. 22 maggio 1975, n. 152.

3. Scioglimento e confisca dei beni.

- Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo (3). Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell'art.1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'art.77 della Costituzione. (3) Comma così sostituito dall'art.9, L. 22 maggio 1975, n. 152.

4. Apologia del fascismo.

- Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell'articolo 1 è punto con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000 (1). Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni (4). La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da 1.000.000 a 4.000.000 di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa (1). La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del c.p., per un periodo di cinque anni (5). (1) La misura della multa è stata così elevata dall'art.113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art.32, secondo comma, della legge sopracitata. (4) Comma così sostituito dall'art.4, D.L. 26 aprile 1993, n. 122. (5) Così sostituito dall'art.10, L. 22 maggio 1975, n. 152.

5. Manifestazioni fasciste.

- Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da 400.000 a 1.000.000 di lire (1). Il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni (6). (1) La misura della multa è stata così elevata dall'art.113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art.32, secondo comma, della legge sopracitata. (6) Così sostituito dall'art.11, L. 22 maggio 1975, n. 152. 5-bis. - Per i reati previsti dall'articolo 2 della presente legge è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura (7). (7) Articolo aggiunto dall'art.12, L. 22 maggio 1975, n. 152.

6. Aggravamento di pene.

- Le pene sono aumentate quando i colpevoli abbiano ricoperto una delle cariche indicate dall'art.1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453 (8), o risultino condannati per collaborazionismo ancorché amnistiati. Le pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l'associazione, il movimento, il gruppo o la stampa (9). (8) Recante norme sulla limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista. (9) Comma così sostituito dall'art.13, L. 22 maggio 1975, n. 152.

7. Competenza e procedimenti.

- La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene al tribunale. Per i delitti stessi si procede sempre con istruzione sommaria, salvo che ricorrano le condizioni per procedere a giudizio direttissimo ai sensi dell'art.502 del codice di procedura penale. In questo caso il termine di cinque giorni indicato nello stesso articolo è elevato a quindici giorni.

8. Provvedimenti cautelari in materia di stampa.


- Anche prima dell'inizio dell'azione penale, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro dei giornali, delle pubblicazioni o degli stampati nella ipotesi del delitto preveduto dall'art.4 della presente legge. Nel caso previsto dal precedente comma, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni periodiche può essere eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, farne denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto. Nella sentenza di condanna il giudice dispone la cessazione dell'efficacia della registrazione, stabilita dall'art.5, L. 8 febbraio 1948, n. 47, per un periodo da tre mesi a un anno e, in caso di recidiva, da sei mesi a tre anni.

9. Pubblicazioni sull'attività antidemocratica del fascismo.


- La Presidenza del Consiglio bandisce concorsi per la compilazione di cronache dell'azione fascista, sui temi e secondo le norme stabilite da una Commissione di dieci membri, nominati dai Presidenti delle due Camere, presieduta dal Ministro per la pubblica istruzione, allo scopo di far conoscere in forma obiettiva ai cittadini e particolarmente ai giovani delle scuole, per i quali dovranno compilarsi apposite pubblicazioni da adottare per l'insegnamento, l'attività antidemocratica del fascismo. La spesa per i premi dei concorsi, per la stampa e la diffusione è a carico dei capitoli degli stati di previsione della spesa per acquisto e stampa di pubblicazioni della Presidenza del Consiglio e del Ministero della Pubblica istruzione.

10. Norme di coordinamento e finali.


- Le disposizioni della presente legge si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale. Sono abrogate le disposizioni della L. 3 dicembre 1947, n. 1546, concernenti la repressione dell'attività fascista, in quanto incompatibili con la presente legge. La presente legge e le norme della L. 3 dicembre 1947, n. 1546, non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale.

Caio Logero
00lunedì 17 luglio 2006 11:40
A quando pare però da questa legge, in realtà non impedisce che l'ideologia scompaia e si reincarini in un altro partito.
Da quel che ho letto, basta assumere caratteri democratici ed evitare la violenza come medoto, cambiarne il nome per ricostituire un vero e proprio partito, mah, che legge.....
avrebbero su questo esempio anche bandire il partito comunista che invocava la rivoluzione, dunque un attento alla sovranità dello stato.... [SM=x751574] [SM=x751574] [SM=x751574]
Junio, il Principe Nero
00lunedì 17 luglio 2006 14:16
Che legge stupida e inutile... [SM=x751544] non è servita a nulla, vieta solo la volenza come metodo (vietata comunque a tutti i partiti politici, la violenza non contraddistingue il solo partito fascista) e il denominare "fascista" un partito.
Per quanto riguarda le manifestazioni, anche qui in fatto di violenza non capisco cosa distingua gli anarchici dai naziskin... [SM=x751544]
Alkibiades
00lunedì 17 luglio 2006 18:46
Junio, prima di parlare ti consiglio di conoscere.

Questo commento non lo avrebbe fatto neanche Caesar, che con il tempo e la terapia a base di psicologia e maieutica ha imparato molto e adesso è diventato un amico.

Anzi, per anticipare quella che sarà la nostra amicizia, ti consiglio di dare un'occhiata al Collettivo Anarchico.

Tra l'altro sulla violenza anarchica troverai un bel saggio nella sezione che potrà darti sicuramente molti spunti di riflessione, e se vuoi, ti posso anche dare la mia opinione sulla violenza anarchica.

Così finalmente potrai maturare qualche idea sensata, conoscendo l'argomento.
Lux-86
00lunedì 17 luglio 2006 18:51
mi sembra giusto. il fascismo aveva mesos fuori legge tutti gli altri partiti ed ora tutti gli altri partiti hanno mesos fuoir legeg il fascismo. va bene la democrazia e tutto il resto, ma mica vorremmo finire come quei pacifisti che non si difenderebbero neanche [SM=x751605]

Junio, il Principe Nero
00lunedì 17 luglio 2006 21:39
Bhè, vedere giovani dei centri sociali che tirano sassi e si dichiarano anarchici mi porta ad associarli alla violenza...tutto qui!
Per il resto, io parlavo di VIOLENZA e dell'uso di questa, simile a quello degli estremisti esaltati di estrema destra...
Non stavo paragonando gli ideali anarchici con quelli dei nazi, ma il loro manifestarli.
+Rabbit+
00martedì 18 luglio 2006 08:44
Secondo me questa legge ai gg d'oggi non ha + un valore come poteva averlo all'epoca, la tengono così per paura di un nuovo potere forte che sconvolga le loro belle poltroncine , ma non si sono accorti che mentre guardavano da una parte per evitare tutto ciò da tutte le altre parti si prodigano per scalzarli e diventata una caccia al potere, almeno con mussolini si sapeva chi comandava, adesso no.
=Caesar86=
00martedì 18 luglio 2006 10:26

Junio, prima di parlare ti consiglio di conoscere.

Questo commento non lo avrebbe fatto neanche Caesar, che con il tempo e la terapia a base di psicologia e maieutica ha imparato molto e adesso è diventato un amico.



dottore, quante sedute mi rimangono?? [SM=x751545] [SM=x751545] [SM=x751564]
Alkibiades
00martedì 18 luglio 2006 14:19
Non so..non sono mica io il dottore, è Cointreau.

Junio, quelli (se ho capito cosa intendi) non sono anarchici..
Junio, il Principe Nero
00martedì 18 luglio 2006 14:39
Conosco qualcuno che frequenta i centri sociali di bologna (mio malgrado) e che si dichiara anarchico al 100%. E che soprattutto riferisce che nei centri sociali sono frequentati da anachici, che sono gli stessi che occupano le piazze di bologna con i sassi nello zaino per contromanifestare ogni volta che la destra scende in piazza. Se poi per te non sono anarchici, non so che dire, ma come ti ho già detto ho motivo di pensare che lo siano.
Alkibiades
00martedì 18 luglio 2006 14:44
Se un topo si dicesse mucca tu lo chiameresti topo o mucca?
Junio, il Principe Nero
00martedì 18 luglio 2006 15:01
Mi spiego tornando al paragone con i naziskin. Io li considero fascisti anche se non si comportano da tali, capisci? Fanno parte della stessa area politica e si rifanno all'ideale fascista, poi è chiaro che risultano sapere ben poco di fascismo.
Partecipano a tutte le manifestazioni di destra, come i violenti che, stando a quanto dici, partecipando alle manifestazioni di anarchici e di estrema sinistra, si dichiarano anarchici.
=Mimmoxl=
00martedì 18 luglio 2006 15:18
Re:

Scritto da: Junio, il Principe Nero 18/07/2006 15.01
Mi spiego tornando al paragone con i naziskin. Io li considero fascisti anche se non si comportano da tali, capisci? Fanno parte della stessa area politica e si rifanno all'ideale fascista, poi è chiaro che risultano sapere ben poco di fascismo.
Partecipano a tutte le manifestazioni di destra, come i violenti che, stando a quanto dici, partecipando alle manifestazioni di anarchici e di estrema sinistra, si dichiarano anarchici.



Il 90% di quelle persone non hanno una ideologia politica, ma trovano solo una scusa per far casino. Presi da soli e messi a parlare di qualcosa di sensato non sanno cosa dirti. Quindi sono praticamente inermi, sono solo stupidi...
Alkibiades
00martedì 18 luglio 2006 16:27
Bene, impara a distinguere i topi dalle mucche allora.
Junio, il Principe Nero
00martedì 18 luglio 2006 17:54
Bhè, non so da cosa traiate le vostre conclusioni, ma tutti quelli che conosco io sanno perfettamente di cosa parlano e sono anarchici convinti. Tuttavia manifestano con i sassi alla mano ogniqualvolta ve ne sia bisogno. [SM=x751555]
+Rabbit+
00mercoledì 19 luglio 2006 08:39
Re:

Scritto da: Junio, il Principe Nero 18/07/2006 17.54
Bhè, non so da cosa traiate le vostre conclusioni, ma tutti quelli che conosco io sanno perfettamente di cosa parlano e sono anarchici convinti. Tuttavia manifestano con i sassi alla mano ogniqualvolta ve ne sia bisogno. [SM=x751555]



è diventata quasi una "moda" ma non solo per gli anarchici per tutti funziona così

[Modificato da +Rabbit+ 19/07/2006 8.40]

Junio, il Principe Nero
00mercoledì 19 luglio 2006 11:59
Appunto, è quello che ho detto all'inizio della discussione.
= Mr.Gorby=
00mercoledì 19 luglio 2006 12:13
vorrei sapere che anarchici conosci [SM=x751574] se non a scuola....fuori da quel covo di comunistacci non mi sembri il tipo da frequentarne...però se sono della scuola non puoi che parlare di jeppo zambelli e altra gentaglia, i quali non sono ne veri anarchici ne gente che tira sassi...vabbè me lo dirai o me li farai conoscere poi....
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