E pure io.
Capo I - Amministrazione della pubblica sicurezza e coordinamento delle forze di polizia
1. Attribuzioni del Ministro dell'interno.
Il Ministro dell'interno è responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è autorità
nazionale di pubblica sicurezza. Ha l'alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina
in materia i compiti e le attività delle forze di polizia.
Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Restano ferme le competenze del Consiglio dei ministri previste dalle leggi vigenti.
2. Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Il Ministro dell'interno espleta i propri compiti in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
avvalendosi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
3. Amministrazione della pubblica sicurezza.
L'Amministrazione della pubblica sicurezza è civile ed ha un ordinamento speciale.
Le sue funzioni sono esercitate:
a) dal personale addetto agli uffici di cui all'articolo 31;
b) dalle autorità provinciali, dal personale da esse dipendente nonché dalle autorità locali di pubblica
sicurezza;
c) dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sotto la direzione delle autorità centrali e provinciali
di pubblica sicurezza.
4. Dipartimento della pubblica sicurezza.
Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è istituito il dipartimento della pubblica
sicurezza che provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno:
1) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica;
2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia;
3) alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato;
4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero
dell'interno.
6. Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia.
Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro
dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e
di sicurezza pubblica, espleta compiti di:
a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche
dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e
repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia;
b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;
c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi d'ordine e sicurezza pubblica;
d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e
amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle
forze di polizia e dei relativi servizi tecnici;
f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di
polizia;g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali.
14. Questore.
Il questore è autorità provinciale di pubblica sicurezza.
Il questore ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di
ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze
eventualmente poste a sua disposizione.
A tale scopo il questore deve essere tempestivamente informato dai comandanti locali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza
pubblica.
"La regionalizzazione della Polizia di Stato è una cosa che si decide in Parlamento ed anche se non piace ai più di centomila lavoratori della Ps deve essere comunque accettato". F. Speroni, Lega Nord (Aripijate !!! - Bluewall)