opinioni a confronto sito giuridico

piano alienazioni e valorizzazioni immobili

  • Messaggi
  • OFFLINE
    lillo1
    Post: 3.200
    Registrato il: 25/07/2003
    Utente Master
    00 17/12/2008 10:34
    gian mi ha già detto che non è un argomento che riguarda il servizio finanziario.
    ma siccome l'art. 58 del d.l. 112 lo prevede come allegato obbligatorio al bilancio ( e io non sono d'accordo sul fatto che non riguardi il servizio finanziario, avendo dei riflessi anche sugli stanziamenti di bilancio), lo metto lo stesso qui....

    la domanda è molto semplice: che cosa pensate di fare in proposito?

    il concetto di "alienazione" mi è chiaro. ma nel concetto di "valorizzazione" che ci sta?

    è sufficiente fare una ricognizione di tutti i beni immobili (peraltro già presenti nell'inventario..) e dire che non si intende alienare nulla? dobbiamo fare una valutazione bene per bene, e giustificare perchè e percome lo utilizziamo/non lo utilizziamo?

    lillo1
  • OFFLINE
    Michele Dei Cas
    Post: 352
    Registrato il: 23/03/2007
    Utente Senior
    00 17/12/2008 12:09
    Secondo me il centro della delibera è l'individuazione degli immobili non strumentali all'esercizio dele funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione.
    I casi sono:
    a) il Comune ha solo immobili strumentali alle funzioni; basta darne atto con una deliberetta ricognitiva o anche con un inciso nella delibera di approvazione del bilancio.
    b) il Comune è proprietario di immobili non strumentali (ad esempio da noi frequente il caso delle scuole dismesse nei paesi montani); va approvato il vero e proprio piano nel quale l'amministrazione:
    b1) decide di alienarli(con effetto di sdemanializzazione)e con possibilità di variante urbanistica semplificata.
    b2) decide di valorizzarli con possibilità di variante urbanistica semplificata e con applicazione delle procedure di cui all'art. 3 bis Dl 351/2001 8tranne il comma 2)
    Assolutamente da non trascurare i commi 3, 4 e 5 relativi agli effetti dichiarativi della proprietà di tali elenchi (una specie di lustrazione ad hoc).
    Lascerei perdere gli hedge funds di cui al comma 8.
    *******

    "E' un mondo difficile - è vita intensa - felicità a momenti e futuro incerto" (T. Carotone)
  • OFFLINE
    marco panaro
    Post: 12.348
    Registrato il: 24/06/2003
    Utente Gold
    00 17/12/2008 22:04
    Secondo me deve essere dato conto anche di tutti gli immobili non residenziali concessi in comodato o ad affitto non di mercato...
  • OFFLINE
    ferrari.m
    Post: 2.924
    Registrato il: 23/06/2003
    Utente Veteran
    00 18/12/2008 01:05
    Re:
    marco panaro, 17/12/2008 22.04:

    Secondo me deve essere dato conto anche di tutti gli immobili non residenziali concessi in comodato o ad affitto non di mercato...


    Ne uscirebbero delle belle...


    _________________
    ferrari.m
    φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ
    "Un uomo la cui reputazione si basa sulla sua abilità in una tecnica è uno stupido. Concentrando tutta la sua energia in un solo campo, certamente vi eccelle, ma non è interessato ad altro. Un uomo simile è inutile."
    (Hagakure, I, 147)
  • OFFLINE
    lillo1
    Post: 3.201
    Registrato il: 25/07/2003
    Utente Master
    00 18/12/2008 07:31
    Re:
    marco panaro, 17/12/2008 22.04:

    Secondo me deve essere dato conto anche di tutti gli immobili non residenziali concessi in comodato o ad affitto non di mercato...





    marco ha centrato il punto.

    secondo me, la dove la norma parla di "valorizzazione" imporrebbe una valutazione, cespite per cespite, di come l'immobile è attualmente utilizzato e di come potrebbe essere meglio "sfruttato".
    a parte il fatto che, come dice mario, ne verrebbero fuori delle belle, mi pare un lavoro (in termini quantitativi) veramente impegnativo...

    ... certo che andare a scrivere, nero su bianco, in un atto di consiglio, che n. immobili sono dati in uso gratuito a associazioni, enti e soggetti vari (magari pure senza uno straccio di convenzione/contartto o atto scritto), e che magari il comune ci paga pure le spese, e sostenere che va bene così .... mi pare un passaggio non da poco... [SM=g27819]



    lillo1
  • OFFLINE
    Michele Dei Cas
    Post: 353
    Registrato il: 23/03/2007
    Utente Senior
    00 18/12/2008 08:55
    Concordo con Marco, però... siamo alle solite (come nelle partecipazioni azionarie): chi decide cosa è strumentale all'esercizio delle funzioni del Comune e soprattutto quali sono le funzioni del Comune?
    Il Comune di Paperopoli ha tutte le strade in ordine, funzionano bene sia il servizio idrico sia la raccolta e smaltimento rifiuti, le scuole sono OK con ascensori e senza barriere. Ha un fabbricato che da sempre è destinato quale spazio per le associazioni (da quelle futili a quelle meno futili); tali locali sono ceduti in comodato. Potrebbe certo "valorizzare" l'immobile cacciando le associazioni ed affittando a negozi di abbigliamento o sale per giochi mangiasoldi (sono gli unici settori dove il mercato sembra tirare ancora). I cittadini avranno qualche negozio in più, qualche sala giochi in più e qualche luogo di ritrovo in meno; qualche associazione chiuderà. Il Comune avrà un utile che contribuirà a migliorare il patto di stabilità dell'Italia tutta e che destinerà a....
    E' stato fatto l'interesse pubblico?
    Ma anche: il Comune di Topolinia (più umano) non ha proprio tutto in ordine; le strade, le scuole, ecc. necessiterebbero di interventi e investimenti. Anch'esso però ha un fabbricato da sempre destinato quale spazio per le associazioni in comodato. Anche lui ben potrebbe "valorizzare" l'immobile cacciando le associazioni ed affittando a negozi di abbigliamento o sale per giochi mangiasoldi. Il Comune avrà un utile che, sta volta, contribuirà a migliorare le strade, le scuole, ecc. Ma, in una democrazia [SM=g27832] , chi decide quale è l'utilità marginale di tale decisione (se sia meglio il tombino malmesso o l'associazione degli anziani senza sede) penso sia solo il Consiglio eletto dal popolo (Boom [SM=g27816] ).

    Detto questo, concordo che la norma inviti a riflettere su questo argomento ma penso anche che la riflessione (e le conseguenti decisioni) non debbano essere viste come un obbligo tassativo e caduto dal cielo (quasi a decidere fosse la corte dei conti), ma come il richiamo a valutare bene la situazione e gli eventuali interventi correttivi.
    *******

    "E' un mondo difficile - è vita intensa - felicità a momenti e futuro incerto" (T. Carotone)
  • OFFLINE
    marco panaro
    Post: 12.349
    Registrato il: 24/06/2003
    Utente Gold
    00 18/12/2008 22:53
    Però alcuni principi sono stati fissati anche in epoca anteriore, ad esempio dalla Corte dei conti.
    Tra la concessione in comodato gratuito ad un'associazione e il negozio di abbigliamento ci stanno delle vie di mezzo.
    Poi, secondo me l'importante è stabilire delle regole... nei casi diversi dalla gratuità assoluta, difficilmente saranno sindacabili.
  • OFFLINE
    lillo1
    Post: 3.401
    Registrato il: 25/07/2003
    Utente Master
    00 20/05/2009 18:09
    La sezione di controllo per la regione Veneto della Corte dei Conti, nel parere n. 33/2009, ha fornito una interessante interpretazione sulle modalità di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico prevista dall'art. 50 del D.L. 112/2008 .

    Nel dettaglio, il parere dei magistrati veneti si è espresso sulla legittimità della cessione gratuita di un immobile pubblico ad enti che si occupino della crescita culturale della comunità locale, o, in alternativa, della legittimità della stipulazione, al medesimo fine, di un atto di comodato gratuito a tempo determinato.

    I giudici veneti hanno escluso la legittimità della prima tipologia di atto, in quanto la cessione gratuita di un immobile non rientra tra le tipiche modalità di valorizzazione del patrimonio indicate dal legislatore: ciò in quanto lo scopo del patrimonio è quello di produrre reddito.

    Circa la possibilità di stipulare un contratto di comodato gratuito, la Corte lo ritiene "non in linea con la tradizionale redditività dei beni patrimoniali disponibili", visto che detto contratto è una forma di utilizzo infruttifera.

    Malgrado ciò, il ricorso al comodato gratuito è rimesso all'assoluta discrezionalità dell'ente, il quale, solo dopo un attenta comparazione degli interessi in gioco, dovrà motivare, in modo chiaro ed esaustivo, le ragioni che hanno portato alla stipulazione di un tale tipo di negozio giuridico.
    lillo1
  • OFFLINE
    Michele Dei Cas
    Post: 564
    Registrato il: 23/03/2007
    Utente Senior
    00 15/01/2010 17:41
    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 340 del 16 dicembre 2009, depositata il 30 dicembre 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, esclusa la proposizione iniziale: «L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica».
    In sostanza saltano le disposizioni che prevedevano la variante urbanistica "automatica".
    *******

    "E' un mondo difficile - è vita intensa - felicità a momenti e futuro incerto" (T. Carotone)
  • OFFLINE
    lillo1
    Post: 3.693
    Registrato il: 25/07/2003
    Utente Master
    00 15/01/2010 19:00
    Re:
    Michele Dei Cas, 15/01/2010 17.41:

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 340 del 16 dicembre 2009, depositata il 30 dicembre 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, esclusa la proposizione iniziale: «L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica».
    In sostanza saltano le disposizioni che prevedevano la variante urbanistica "automatica".




    vacca boia, avevo appena fatto un bel ragionamento per utilizzarla....
    [SM=g27825]






    lillo1